Descrizione

Disperdere le ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

L'autorizzazione alla dispersione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

  • disposizione testamentaria del defunto resa davanti a un notaio
  • iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (l'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari)
  • testamento olografo che successivamente al decesso andrà registrato e pubblicato da un notaio
  • in mancanza di volontà espressa in vita dal defunto in forma scritta ma solo orale è possibile procedere alla dispersione delle ceneri con:
    • dichiarazione sottoscritta dal coniuge davanti all’ufficiale dello stato civile
    • dichiarazione sottoscritta davanti all’ufficiale dello stato civile dal parente più prossimo e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi (in assenza del coniuge).

La dispersione delle ceneri deve essere eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero.

In Comune di Ventimiglia …

A norma della legge 30/03/2001, n. 130 e della legge regionale 04/07/2007, n. 24 la dispersione delle ceneri,  
nel rispetto della volontà del defunto, su autorizzazione dell’Ufficiale di stato civile, è consentita:

  • nell’apposita area a ciò destinata all’interno del cimitero denominata “Giardino della memoria”, in cui è
    presente il cinerario comune, alla presenza di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona 
    che intende effettuare l'operazione. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto  in  due  esemplari,  dei  quali 
    uno  deve  essere  conservato  dal  responsabile  del  servizio cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso all'ufficio comunale che 
    ha autorizzato l'operazione. 
  • in natura: in montagna a distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi, nei laghi 
    ad oltre 100 metri dalla riva e nei tratti non occupati da manufatti e natanti, nei fiumi, nei mari e in 
    altri corsi  d’acqua  nei  tratti  non  occupati  da  manufatti  e  da  natanti,  in  aree  naturali  ad  una  
    distanza  di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi, in aree private e con il consenso 
    del proprietario e  senza  che  dia  luogo  ad  attività  aventi  fini  di  lucro.  La  dispersione  delle  
    ceneri  deve  risultare  da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali  uno deve essere 
    conservato dal responsabile del servizio  cimiteriale  del  luogo  di  dispersione  delle  ceneri  e  
    l'altro  deve  essere  trasmesso  all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.  

La dispersione delle ceneri è vietata:

  • nei centri abitati come definiti dall’art. 3, comma 1, n. 8, del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)  
  • in aria (al vento)

La  dispersione  delle  ceneri  è  eseguita  dal  coniuge  o  da  altro  familiare  avente  diritto  o  dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale di un’associazione tra i cui fini statutari è prevista la cremazione ed a cui il defunto era iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal  Comune. 

per maggiori informazioni consultare il Regolamento dei Servizi Cimiteriali e Mortuari

Approfondimenti

È possibile disperdere ceneri:

  • all'interno del cimitero nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze
  • fuori dal cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari. È vietato all'interno di centri abitati così come definiti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8
  • in natura, quindi in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

È reato:

  • disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
  • disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
  • abbandonare l'urna.